Adempimenti per la sicurezza nelle imprese di pulizia e multiservizi

Tutti gli obblighi del datore di lavoro riguardo gli adempimenti per la sicurezza nelle imprese di pulizia e multiservizi.

Adempimenti per la sicurezza nelle imprese di pulizia e multiservizi

Si sente molto spesso imprenditori di piccole aziende lamentarsi degli obblighi di sicurezza sul lavoro. Obblighi che sono tenuti per legge ad applicare nelle loro piccole imprese. I costi della sicurezza vengono percepiti come una tassa aggiuntiva alle innumerevoli che già gravano sui magri bilanci di moltissime piccole aziende.

Ma altrettanto spesso ci capita di osservare Datori di Lavoro che, privi delle più elementari informazioni in materia di obblighi di sicurezza, cadono dalle nuvole. Magari a fronte di una ispezione di polizia giudiziaria. O anche in seguito a richieste specifiche della stazione committente. In particolare i piccoli imprenditori delle imprese di pulizia e multiservizi sostengono, senza validi argomenti, che le lavorazioni previste ed eseguite dalle loro imprese non presentano rischi particolari. Un gravissimo errore visto che il comparto delle pulizie e multiservizi è tenuto sotto osservazione dall’INAIL. Oltre che dagli organi di vigilanza, ispettori del lavoro e delle ASL che ricordiamo sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Si sa, la legge non ammette ignoranza. Ed essendo definitivamente venuta meno la facoltà di autocertificazione dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro ( sin dal lontano 31 Dicembre 2013 ), forse non guasta ricapitolare  gli obblighi e le responsabilità del Datore di Lavoro.

Imprese di pulizia e multiservizi: obblighi del datore di lavoro

Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009 hanno definitivamente stabilito regole chiare sulla prevenzione del rischio in azienda. Regole che implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro all’interno di un’azienda è  la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro. Su di lui ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa . E’ il Legale Rappresentante che  deve assolvere agli adempimenti previsti. Ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori. Questi ultimi eseguono le disposizioni, in quanto il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro.


Le responsabilità del datore di lavoro

Quindi il Datore di Lavoro organizza l’attività di impresa. I dipendenti devono attenersi a quanto viene loro richiesto. Ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori. Eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.

Ovviamente al Datore di Lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti. Coloro cioè che organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori. Per i quali il D.Lgs. 81/08, la legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla tutela dei dipendenti, devono informarli sui rischi specifici cui sono esposti. Insegnare le norme fondamentali di prevenzione e addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.

Il datore di lavoro, ha la  responsabilità  di mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l’integrità fisica e psichica.

sicurezza luoghi di lavoro

Pertanto ha  l’obbligo di informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e delle attrezzature .

Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo. Da un lato deve garantire una corretta informazione ed un efficace  addestramento. Dall’altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.

Adempimenti per la sicurezza nelle imprese di pulizia e multiservizi

Tra gli adempimenti fondamentali sulla sicurezza sul lavoro è compito del datore di lavoro svolgere per iscritto una esauriente  valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori. E’ infatti suo compito non delegabile redigere il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR). Che rappresenta l’attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza.

Per concludere il Datore di Lavoro deve essere consapevole delle proprie responsabilità e degli obblighi cui la legge lo investe. E deve essere cosciente che la mancata applicazione delle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro comporta sempre un reato penale punibile con arresto e/o sanzione amministrativa .

Obblighi in capo al Datore di lavoro, principali sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08

  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro per mancata nomina del medico competente (nei casi previsti dalla normativa); mancata fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI); mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in occasione di importanti mutamenti organizzativi e produttivi;
  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni non adatte alle loro capacità professionali. O alle loro condizioni di salute;
  • ammenda da 2.192 a 4.384 euro per mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste,
  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4.384 euro per mancata consegna agli RLS del Documento di Valutazione dei Rischi.
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € per omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi;
  • per omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RLS.

Alla luce di quanto sopra consigliamo il Datore di Lavoro di incaricare un tecnico qualificato per svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Anche in qualità di Consulente Esterno. In modo di affidare la conformità della propria azienda alle norme di legge a esperto qualificato meglio ancora se certificato.

Dotarsi di un buon consulente esperto non è complicato, né costoso! Ma un esperto consulente potrà consigliarti al meglio per evitare spiacevoli sorprese in futuro: www.626school.net

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