In questi giorni il mondo del pubblico impiego è in gran fermento. Sono stati pubblicati diversi bandi di concorso pubblico per l’accesso al lavoro nella Pubblica Amministrazione, Stato o Enti che siano. Sono previsti entro il 2019 ulteriori concorsi pubblici, per migliaia di nuovi posti di lavoro. L’opportunità di lavoro prende il via dalla corretta compilazione della domanda di partecipazione.
La Costituzione italiana prevede espressamente all’art. 97, che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. L’accesso al pubblico impiego è ispirato al principio di uguaglianza (art. 51 Cost.): tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La procedura del concorso pubblico prende il via dalla pubblicazione del bando di concorso. Non si tratta di mera diffusione informativa: in Italia è obbligatorio, proprio a garanzia dei principi costituzionali, pubblicare il bando di concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 4 del d.p.r. 487/1994, art. 51, primo comma).
In particolare i bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, che viene pubblicata attualmente due volte alla settimana, di martedìe di venerdì.
In ragione della professionalità per cui viene avviata la procedura, il bando di concorso per legge definisce innanzitutto la metodologia di reclutamento tra:
Le Amministrazioni centrali (Ministeri ad esempio) hanno l’obbligo di organizzare il concorso in forma centralizzata o in alternativa in forma aggregata, cioè con l’espletamento delle prove in ambiti territoriali ampi ma in unica data.
La procedura concorsuale può prevedere, in presenza di un numero elevato di candidati una preselezione.
Le Linee Guida sulle procedure concorsuali pubblicate in data 24 aprile 2018 precisano che “Va segnalata l’importanza di questa fase, nella quale viene fatta la parte più grande della selezione, in quanto è esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l’obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione”.
Per essere certi di compilare correttamente – pena l’esclusione – una domanda di partecipazione al concorso è essenziale leggere attentamente il bando pubblicato in G.U.; consiglio di leggere sempre il bando in originale che nei diversi articoli prevede ogni fase della procedura concorsuale.
Il bando di concorso, che descrive immediatamente i posti messi a concorso, prevede solitamente nei primissimi articoli i requisiti di ammissione alla procedura selettiva. La giurisprudenza prevalente ha ritenuto che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e non al momento della pubblicazione del bando, salvo comprovate ragioni di interesse pubblico.
È stato anche ritenuto che l’eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande non comporta la riapertura dei termini per il possesso dei requisiti (Cons. Stato n. 5057/2016).
Le citate Linee Guida prevedono che “I requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo conto della finalità del concorso, che è di selezionare i candidati migliori. Essi vanno definiti, quindi, in relazione alla domanda e all’offerta, ovvero in relazione, da un lato, al profilo messo a bando e, dall’altro, al prevedibile numero di potenziali candidati”.
A ciò possono aggiungersi:
Il bando prevede poi, oltre ad eventuali ulteriori requisiti generali, i requisiti professionali obbligatori, ovvero il titoli di studio previsto per l’ammissione al concorso pubblico.
Particolare attenzione deve essere prestata al titolo di studio accademico o scolastico che il bando prevede come requisito di ammissione al concorso, e ne vedremo di seguito la ragione. Negli ultimi tempi, grazie anche alla giurisprudenza che si è formata negli anni, i bandi di concorso sono molto analitici nel descrivere il titolo di studio che deve possedere il candidato, indicando anche in alcuni casi le equipollenze tra i titoli.
Il sistema scolastico ed accademico negli ultimi decenni ha subito, infatti, notevoli modifiche con alternanza di “ordinamenti”, per cui sovente si rende necessario definire l’equipollenza di un titolo rispetto a quello indicato nel bando di concorso.Il titolo riconosciuto equipollente (secondo tabelle ministeriali di comparazione) a quello previsto dal bando di concorso ha pari efficacia legale, in quanto attesta pari competenze.
Perché invece un titolo di studio acquisito all’estero sia riconosciuto nell’ordinamento italiano occorre che il candidato ne abbia ottenuto il riconoscimento secondo la procedura prevista. Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, con legge 148/2002, è stato introdotto in Italia il concetto di “riconoscimento finalizzato” del titolo estero.
Per informazioni sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale, in Italia è stato istituito il CIMEA – Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze.
Concludendo, per partecipare al concorso bisogna essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione minimi; non ci sono deroghe.
In caso di preclusione alla partecipazione al concorso per presenza o assenza di un requisito, chi ha interesse e ritiene sussistano motivazioni giuridiche deve impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente il bando entro sessanta giorni dalla pubblicazione, senza attendere l’esclusione.
Attenzione: all’atto della domanda il candidato dichiara il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli e la dichiarazione costituisce una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione!
In ogni domanda leggiamo, infatti, espressioni del seguente tenore: “A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: ….”
Il che significa che una dichiarazione mendace comporta, oltre all’esclusione dalla procedura selettiva, una responsabilità sanzionata penalmente!
Consiglio vivamente, quindi, leggere attentamente i requisiti di ammissione e di verificare di possederli anche mediante verifiche sulle equipollenze ed equivalenze dei titoli! Non si tratta di un eccesso di zelo; sono frequenti i casi in cui si dichiara il possesso di requisiti errando anche in buona fede (i casi più ricorrenti riguardano il requisito sui titoli di studio e sui carichi penali).
Allo stesso modo, si raccomanda la compiuta compilazione della domanda con indicazione analitica del possesso dei requisiti, pena l’esclusione. Vero è che in alcuni casi la giurisprudenza ha sancito l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di procedere preventivamente al c.d. “soccorso istruttorio” per consentire al candidato di rettificare.
Particolare attenzione deve essere prestata alla compilazione della domanda sul possesso dei titoli valutabili ai fini del reclutamento. Alcuni concorsi pubblici, lo abbiamo visto, prevedono espressamente la valutazione dei titoli posseduti, titoli che non costituiscono requisito di partecipazione ma concorrono nel punteggio in graduatoria.
Il bando prevede espressamente quali titoli di studio o professionali verranno valutati e quale punteggio viene attribuito a ciascuno, rimandando anche alla stesura da parte della Commissione giudicatrice di un documento con la predeterminazione dei criteridi massima per la valutazione dei titoli.
Anche in questo caso, particolare attenzione deve essere prestata alla equipollenza od equivalenza dei titoli. Se l’erronea o mendace dichiarazione di possesso di un titolo (necessario o facoltativo che sia) viene sanzionata come sopra descritto, la dimenticanza o riduzione di un titolo posseduto comporta l’assegnazione di un punteggio inferiore a quello dovuto.
A questo punto la domanda viene compilata indicando esattamente i titoli posseduti tra quelli indicati, accademici (master, attestati, pubblicazioni, voti finali,…) o professionali (anzianità di servizio, incarichi, evidenze di carriera,…).
La Pubblica Amministrazione ha l’onere di “assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono già dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e altri titoli”.
Una volta compilata attentamente e interamente la domanda, con esatta indicazione dei dati anagrafici, il candidato deve porre attenzione a due ulteriori aspetti procedurali:
Il bando prevede espressamente il termine entro cui deve essere presentata la domanda; in caso di modalità cartacea la regola generale prevede che entro il termine deve essere consegnato il plico all’ufficio postale (fa fede il timbro di spedizione), salvo che il bando non preveda espressamente la consegna del plico entro l’ultimo giorno anche se a mezzo posta.
In caso di invio telematico della domanda di partecipazione, il bando oltre a prevedere il giorno in cui scade la possibilità di candidarsi alla procedura indica anche l’orario ultimo entro cui aderire.
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