Obbligatorio installare estintori sui luoghi di lavoro?

Quanti sanno quando è obbligatorio installare estintori sui luoghi di lavoro?

Scopriamo insieme cosa prevede la legge. Partendo dalle fonti normative, che sono nella circostanza, il D.M. 10/03/1998 ed il D. Lgs. 81/2008 e chiedendo lumi alla nostra azienda partner 2A-S S.r.l., con un’esperienza ultra trentennale nel settore.

Estintori, sai quando sono obbligatori?

Il D. Lgs. 81/08 (prima ancora il D. Lgs. 626/94) si occupa della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Alle attività con dipendenti si applica la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e il DM 10/03/1998 – criteri generali per la sicurezza antincendio e la gestione delle Emergenze sui luoghi di lavoro). Per quanto attengono le misure di prevenzione incendi si riporta l’art. 18, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 81/08:

Quando è obbligatorio installare estintori in negozio o ufficio?

Solitamente si pensa che per le piccole attività e gli uffici non sia obbligatorio installare estintori. Ci aiuta a chiarire subito i dubbi, per quanto concerne uffici e negozi David Cecchini, titolare de 2A-S S.r.l.

Bisogna distinguere due casi:
A) il negozio supera i 400 m2, per cui si applica la norma (serve anche il CPI) che prevede anche gli estintori.
B) il negozio non supera i 400 m2. In questo caso si deve fare un’altra distinzione:

  • Sono presenti lavoratori dipendenti. In questo caso è obbligatorio installare estintori. Infatti, l’art.3 del DM 10.03.98 prevede che il datore di lavoro assicuri l’estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all’allegato V (attrezzature ed impianti di estinzione). Il Decreto Legislativo 81 del 2008 prevede, all’art. 46 (comma 2), che nei luoghi di lavoro siano adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. A questo proposito è difficile pensare che almeno una misura antincendio (un estintore, appunto) non sia prevista. E’ pur vero che possono anche esistere luoghi di lavoro che hanno una quantità irrisoria di materiale combustibile, nei quali questa misura è inutile.
  • Non sono presenti lavoratori dipendenti. Un locale che non ha lavoratori dipendenti, secondo il D.Lgs 81 del 2008, non è un luogo di lavoro e non si applicano le norme richiamate nel punto B1.

In quest’ultimo caso è comunque assolutamente consigliato valutare i rischi aziendali. Poichè esiste la responsabilità nei riguardi del pubblico che accede al locale. Si deve pertanto cercare di valutare e prevenire nel modo più corretto il rischio, per evitare di essere sprovvisti di misure di sicurezza specifiche  in caso di incidenti ed incorrere in risarcimenti civili milionari!

D.Lgs. 81/08

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
L’attuazione di tale adempimento passa attraverso il rispetto dell’art. 43, comma e-bis del D. Lgs.81/08,

Articolo 43 – Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
….
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro – dirigente).

Il DM 10/03/98, all’Allegato V fornisce indicazioni sulle “attrezzature ed impianti estinzione incendi”, con riferimento alla tipologia, quantità e modalità di estintori da installare.

2A-S S.r.l., insieme a 626School ed Avvocati Indipendenti hanno dato vita al Polo della Sicurezza. Un network di professionisti che agisce a 360°, per coprire tutte le problematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

D.Lgs. 81/08  – Allegato V

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

5.1 – Classificazione degli incendi.

Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:
classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazioni di braci;
– incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
classe C: incendi di gas;
– incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.

Incendi di classe A

L’acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi.
Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.

Incendi di classe B

Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.

Incendi di classe C

L’intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.

Incendi di classe D

Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.
Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione.
Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

5.2 – Estintori portatili e carrellati

La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.
Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:
– il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
– la superficie in pianta;
– lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
– la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).
Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

Tabella I
——————-+————————————————-
Tipo di estintore | Superficie protetta da un estintore
——————-+————–+—————-+—————–
|rischio basso | rischio medio | rischio elevato
——————-+————–+—————-+—————–
13 A – 89 B | 100 mq | ————- | —————-
——————-+————–+—————-+—————–
21 A – 113 B | 150 mq | 100 mq | —————–
——————-+————–+—————-+—————–
34 A – 144 B | 200 mq | 150 mq | 100 mq
——————-+————–+—————-+—————–
55 A – 233 B | 250 mq | 200 mq | 200 mq

Simbologia antincendio

5.3 – Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici.

In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici.
In ogni caso, occorre prevedere l’installazione di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i princìpi di incendio.

L’impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne l’allarme e la chiamata dei vigili del fuoco nè per quanto attiene l’evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di incendio. La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell’incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale. Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi devono essere collegati tra di loro.

5.4 – Ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro.
Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.
In ogni caso, l’installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.

Abbiamo visto quando è obbligatorio installare estintori sui luoghi di lavoro, per essere costantemente aggiornati sulla normativa o richiedere maggiori informazioni si può contattare 2A-S S.r.l.

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