Sono attualmente in corso i lavori di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in commissione al Senato.
Poiché da più parti mi giungono segnali di valutazione con interesse della proposta di moratoria al decreto dignità che avevo suggerito diverse settimane fa, sia con un articolo sul Linkedin, sia dalle pagine di Moondo, mi sono incuriosito e sono andato a spulciare tra le circa 1000 pagine dei lavori preparatori, per capire cosa bolle in pentola sul tema ed ecco cosa ho trovato:
In commissione lavoro al Senato sono stati presentati 4 emendamenti che possono essere ricondotti alla sospensione temporanea del decreto dignità:
Il primo è l’emendamento 19.16 presentato dalla Lega che propone sostanzialmente di inserire un articolo 22 bis al provvedimento, tale emendamento ricalca sostanzialmente quasi integralmente quello proponevo nel mio articolo del 12 marzo, di seguito riporto il testo della proposta di emendamento:
«Art. 22-bis.
1. Al fine di tutelare l’occupazione, promuovere la ripresa produttiva del Paese per il periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID-19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, è sospesa l’efficacia delle seguenti disposizioni:
a) articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine al contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
b) articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni;
c) articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
d) articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni;
e) articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento alle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.
2. L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento all’incremento del contributo addizionale, pari a 0,5 punti percentuali, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato anche a scopo di somministrazione sia per il settore pubblico sia per il settore privato non trova applicazione fino al 31 dicembre 2020.».
Il secondo è l’emendamento 19.0.1 a firma FDI, tale emendamento seppur con alcune distinzioni è sostanzialmente analogo al precedente e propone di inserire l’articolo 19 bis
«Art. 19-bis.
(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni e sospensione dell’obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l’emergenza sanitaria)
1. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
b) articolo 20, comma 1, lettera b), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni;
c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.
3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell’ambito dell’approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all’emergenza epidemiologica, non trova applicazione l’articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tut- te le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
I restanti due emendamenti sono a Firma PD e si tratta del 26.0.1 e del 112.0.5 , rispetto ai primi due rappresentano una apertura molto timida e purtroppo sostanzialmente inefficace, tali emendamenti vorrebbe introdurre nel testo della legge due nuovi articoli il 26 bis e il 112 bis che riporto di seguito:
«Art. 26-bis.
(Sospensione del divieto di assunzione a termine e in somministrazione)
Al fine di tutelare l’occupazione e promuovere la ripresa produttiva del Paese per il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, è sospesa l’appli- cabilità:
a) dell’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni;
b) dell’articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni».
«Art. 112-bis.
(Assunzioni a tempo determinato in deroga al cosiddetto decreto
dignità per garantire lo svolgimento dei Servizi pubblici essenziali)
1. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione di servizi pubbli- ci essenziali sull’intero territorio nazionale, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, in deroga all’articolo 19 commi 1), 1-bis), 2) e 3) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal- l’articolo 1 del decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87, in via straordinaria, i gestori di servizi pubblici essenziali e locali possono assumere dipendenti con contratto a termine, per far fronte a temporanee carenze di organico che mettono a rischio lo svolgimento le attività di cui allo specifico servizio pubblico. 2. L’assunzione del personale di cui al periodo precedente avviene anche ricorrendo alle modalità di somministrazione di cui alle disposizioni del Capo V del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto effettuato ai sensi delle presenti disposizioni ha una durata pari al periodo di sostituzione del personale indisposto ovvero fino al termine della situazione di emergenza stabilita con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, incluse eventuali proroghe».
Si spera che dal dibattito parlamentare possa emergere una sintesi delle tre proposte utile allo scopo.
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