Sono molti i Datori di Lavoro che che svolgono funzioni di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP). Sono quegli imprenditori che, per la propria piccola o micro impresa, hanno optato per frequentare un corso obbligatorio della durata di 16 ore. Che da loro la possibilità di svolgere direttamente le funzioni di RSPP. Ma attenzione. Senza aggiornamento scatta il rischio sanzioni! Tutti quelli che hanno frequentato questa tipologia di corso abilitante, ai sensi del D.M. 16/01/1997, da oltre 5 anni, debbono provvedere all’aggiornamento obbligatorio previsto dalla legge.
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L’aggiornamento dei datori di lavoro RSPP è regolamentato dal punto 7 dell’Accordo tra: Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ministro della Salute. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D.Lgs.81/08. Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012. Questo accordo prevede la periodicità quinquennale. Quinquennio che decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso.
Aggiornamento datori di lavoro RSPP
L’aggiornamento ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo. Più precisamente si tratta di 6 ore per le attività a rischio basso. 10 ore per le attività a rischio medio. 14 ore per quelle a rischio alto.
L’aggiornamento, inoltre, secondo l’Accordo, va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento. E si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997, che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626.
Per questi ultimi (gli esonerati) il primo termine dell’aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo. E si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP, di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.
Datori di Lavoro che svolgono funzioni di RSPP: ulteriori chiarimenti
Pertanto il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9 dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell’attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al Punto 7 dell’Accordo e nell’ambito del quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso (e non dalla data di entrata in vigore) e cioè entro l’11/1/2017.
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro esonerati, la Conferenza Stato Regioni, tenendo presente evidentemente che questi ultimi fin dal 1997 non sono stati obbligati a frequentare alcun corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ha ritenuto opportuno anticipare a 24 mesi i termini di scadenza.
Quindi Datori di Lavoro RSPP occhio alle scadenze , perché chi non si aggiorna decade dall’Incarico… e l’azienda è sanzionabile!
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